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LO SPETTRO DELLA CENSURA

Pubblico questo articolo trovato sul blog SOLLEVIAMOCI per mettere in evidenza un problema grave come può essere la censura.


Ricevo via mail (con sgomento) e raccolgo l’invito alla divulgazione. Non solo perché il tentativo di tappare la bocca a qualsiasi forma di dissenso (o di informazione, senza aggettivi. Quello che dovrebbe essere l’informazione, almeno…) non è evidentemente più solo un tentativo, non solo perché sono contraria alla censura… ma perché questa sentenza potrebbe tra breve riguardarci tutti. E non voglio che, come diceva Brecht, “quando vennero a prendere me, non c’era più nessuno che potesse protestare”…

http://giacomofabbri.blogspot.com
Comunicato stampa
Libertà sul web e caso Ruta. Sentenza shock
Le motivazioni della condanna non appartengono ai contesti di una vera democrazia. Secondo il giudice, il blog Accadeinsicilia era addirittura un giornale quotidiano. Per l’informazione in rete potrebbe essere l’inizio del countdown
. Il testo della sentenza emessa dal giudice Patricia Di Marco, che per la prima volta in Italia e in Europa ha condannato per stampa clandestina il curatore di un blog, non solo legittima la preoccupazione e la protesta che si sono levati dalle rete e dal paese negli ultimi mesi, ma offre ulteriori motivi di allarme. Come attestano le carte processuali e le note informative della polizia postale di Catania, la periodicità regolare di “Accadeinsicilia” non è stata assolutamente provata. Non poteva esserlo del resto, trattandosi di unnormale blog. Il giudice conclude nondimeno che il sito citato non era soltanto un periodico: era addirittura un giornale quotidiano, condotto in clandestinità. Un assurdo, evidentemente: ma per far quadrare ilcircolo di una condanna necessaria, a dispetto della discontinuità di pubblicazione che emergeva dai dati, non ci poteva essere altra soluzione.Tale fatto giudiziario viene da un contesto difficile. Come testimoniano numerosi eventi, alcuni poteri forti della Sicilia, sottoposti a critica, stanno facendo il possibile per far tacere CarloRuta, reo solo di credere nel proprio lavoro di ricerca e documentazione. Basti dire che solo negli ultimi mesi sono state inflitte allo storico ben quattro condanne, a pene pecuniarie e risarcimenti ingentissimi, per complessivi 97 mila euro, presso tre tribunali della regione. La gravità della condanna di Modica, purrappresentativa del “senso della giustizia” che vige in taluni ambiti della frontiera siciliana, va comunque ben oltre gli scenari di riferimento, recando un naturale riscontro nell’attuale situazionepolitica, che sempre più pone in discussione le libertà sancite dall’articolo 21 della Costituzione.Lontana dai motivi di una vera democrazia, ma prossima alle logiche che vigono a Teheran e a Pechino, la sentenza siciliana apre di fatto un varco pericolosissimo, offrendo ai potentati italiani, sempre piùtimorosi della libertà sul web, un precedente per poter colpire i blogger scomodi, i siti che fanno informazione libera, documentazione, inchiesta. E´ quindi importante che la risposta a tale atto, già imponente in rete e significativa in altri ambiti, si estenda ulteriormente.

Giovanna Corradini (redattrice)
Nikos Klitsikas (storico - Grecia)
Paolo Fior (giornalista)
Nello Lo Monaco (geologo)
Vincenzo Gerace (cancelliere)
Roberto S. Rossi (giornalista)
Carlo Gubitosa (giornalista scrittore)
Carla Cau (associazionismo ragusano)
Serena Minicuci (giornalista)
Vincenzo Rossi (giornalista)
Teodoro Criscione (studente)
Antonella Serafini (giornalista)
Per contatti e informazioni: accadeinsicilia@tiscali.it - cell. 347-4862409 - www.giornalismi.info/vociliberePer testimonianze: carlo.ruta@tin.it
Si prega di pubblicare e diffondere il presente comunicato. Viene altresì suggerita la pubblicazione e la diffusione della sentenza, trasmessa in allegato, ritenendo sia importante farne conoscere appienoi contenuti, ai fini della discussione e delle risposte possibili. Si ringrazia vivamente.

Per saperne di più su Carlo Ruta:
http://www.leinchieste.com/accade_in_sicilia.html
Ne hanno parlato già (lista incompleta):
http://owblog.wordpress.com/2008/06/15/accadde-in-sicilia/
http://www.minotti.net/2008/08/31/carlo-ruta-i-motivi-della-sentenza/
http://www.giornalismi.info/vocilibere/articoli/art_1092.html
http://www.antimafiaduemila.com/content/view/7832/48/

TRIBUNALE DI MODICA
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Giudice penale monocratico dr.ssa Patricia Di Marco, alla pubblica udienza dell’08.05.2008 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente:
SENTENZA
nei confronti di:
Ruta Carlo, nato a Ragusa il 26.08.1953, residente in Pozzallo Via G. Ungaretti
n. 46 Libero Assente
IMPUTATO
del reato p. e p. dagli artt.5 e 16 della L. 08.02.1948 n. 47, per avere intrapreso la pubblicazione del giornale di informazione civile denominato “Accade in Sicilia” e diffuso sul sito internet www.accadcinsicilia.net senza che fosse stata eseguita la registrazione presso la cancelleria del Tribunale di Modica, competente per territorio per avere il Ruta comunicato al provider Tiscali il proprio indirizzo di posta elettronica in Pozzallo via Ungaretti n.46, con registrazione avvenuta in data 16 dicembre 2003.
In Pozzallo il 16.12.2003 e fino al 07.12.2004.
Con la recidiva di cui all’art. 99 C.P.

Con l’intervento del Pubblico Ministero dr.ssa V. Di Grandi V. Proc. O.
del difensore dell’imputato, Avv. G. Di Pasquale
Le parti hanno concluso come segue:
Il Pubblico Ministero chiede la condanna dell’imputato alla pena di € 250,00 di multa.
Il difensore dell’imputato chiede l’assoluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo l’imputato commesso ed in subordine, ex art.530, 2° co. c.p.p..


MOTIVAZIONE

Ruta Carlo veniva citato a giudizio davanti al Tribunale di Modica in composizione monocratica con decreto emesso il 31.05.2006 dal Pubblico Ministero presso questo Tribunale per rispondere del reato di cui agli artt. 5 e 16 della legge n. 47 dell’8.02. 1948 meglio specificato in rubrica.
All’udienza dcl 25.09.2007, alla presenza dell’imputato, dopo diversi rinvii dovuti ad impedimenti del difensore di fiducia dell’imputato, si dava inizio all’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei testi indicati in lista dal P.M..
Alla stessa udienza l’imputato rendeva spontanee dichiarazioni.
All’udienza del 29.01.2008 il Tribunale disponeva degli ulteriori accertamenti mediante la Polizia Postale di Catania relativamente alla cadenza con cui il sito veniva aggiornato e con cui venivano pubblicati gli articoli.
Indi all’udienza dell’8 maggio 2008, dopo avere escusso l’Assistente della Polizia Postale di Catania Vito Latora, esaurita l’istruttoria dibattimentale, le parti formulavano ed illustravano le rispettive conclusioni come da verbale in atti.
All’odierno imputato è stato contestato il reato di cui agli artt. 5 e 16 della L. n. 47 dell’8.02. 1948 per avere intrapreso la pubblicazione del giornale di informazione civile denominato “Accade in Sicilia” e diffuso, con registrazione avvenuta il 16.12.2003, sul sito Internet WWW.accadeinsicilia.net. senza che fosse stata eseguita la registrazione presso la cancelleria del Tribunale di Modica, competente per territorio.
In diritto occorre preliminarmente osservare che l’art. 5 della L. n. 47/1948 stabilisce che nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato preventivamente registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. Il successivo art. 16 dello stesso testo normativo punisce penalmente chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale ovvero di un periodico, senza che sia stata eseguita la suddetta registrazione.
Va chiarito che il provvedimento di registrazione consiste in un mero controllo di legittimità della regolarità formale dei documenti prodotti e della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di legge. La registrazione di un periodico, quindi, non costituisce un limite preventivo alla libertà di stampa, essendo esclusa nell’emissione del suddetto provvedimento ogni valutazione discrezionale circa l’opportunità di consentire o meno la pubblicazione.
La finalità della registrazione è unicamente quella di garantire la repressione degli abusi e di individuare i soggetti responsabili di eventuali illeciti commessi a mezzo stampa. Essa rappresenta soltanto una condizione di legittimità della pubblicazione, la cui mancanza dà luogo al reato di stampa clandestina.
D’altro canto anche la Corte Costituzionale con sent. N. 2 del 1971 ha escluso che le disposizioni in esame compromettano le libertà riconosciute e garantite dall’art. 21 della Cost., avendo ivi affermato che l’obbligo della registrazione riguarda esclusivamente i giornali quotidiani o periodici, sicché non pone alcuno ostacolo a che un soggetto manifesti il proprio pensiero con singoli stampati o con numeri unici.
Peraltro deve precisarsi che, sulla scorta di fondamentali enunciati del Giudice Costituzionale (sent. Cort. Cost. n. 826 del 14.07.1988), la nozione di libertà di manifestazione del pensiero fa oggi riferimento non solo alla libertà di colui che intende avvalersene in senso attivo, ma anche al diritto dei destinatari del messaggio comunicativo.
Pertanto, al fine di assicurare un equilibrio tra queste due posizioni, entrambe costituzionalmente protette, appare legittimo l’intervento del legislatore volto a regolare l’esercizio dell’attività d’informazione.
Ciò posto, occorre rilevare che, sino all’entrata in vigore della legge n. 62 del 2001, il prevalente orientamento giurisprudenziale aveva adottato un’interpretazione restrittiva dell’art. 1 della L. n. 47 del 1948, ritenendo che, affinché una pubblicazione potesse essere ricompresa nella nozione di prodotto editoriale di cui alla citata disposizione, dovesse necessariamente sussistere il requisito ontologico della riproduzione del giornale su supporto cartaceo.
Secondo tale orientamento veniva esclusa la possibilità di estendere ai giornali telematici le disposizioni relative alla registrazione previste per la stampa periodica.
Infatti la Legge n. 47 del 1948 all’art. 1 statuiva che, ai fini della suddetta legge, per stampa o stampati dovessero considerarsi tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione
Solo successivamente con la legge n. 62 del 2001 il legislatore ha esteso il concetto di prodotto editoriale, ricomprendendo in esso non solo il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ma anche quello realizzato su supporto informatico destinato alla pubblicazione anche con mezzo elettronico, ed ha, conseguentemente, esteso l’applicazione degli artt. 2 e 5 della L. n. 47 del 1948 anche ai giornali e periodici c.d. telematici. Ed invero la nuova legge all’art. 1, comma 1°, statuisce che per prodotto editoriale, ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora e televisiva, con esclusione dei prodotti disco grafici o cinematografici” e stabilisce al successivo comma 3° che “al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all’art. 2 della legge 8 febbraio 1948 n. 47. I1 prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identìficativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’art. 5 della medesima legge n. 47 del 1948”.
A seguito dell’entrata in vigore della suddetta legge si sono affermati due contrapposti orientamenti interpretativi circa l’ambito di applicazione del menzionato testo normativo. Secondo l’interpretazione fornita da alcuni autori il regime prescritto dall’art. 1 della L. n. 62/2001 troverebbe applicazione solo per coloro i quali intendono usufruire delle agevolazioni previste dalla medesima legge. Diversamente secondo altra parte della dottrina e secondo la giurisprudenza di merito (Trib. Milano, Il sez. Civile, 10-16 maggio 2006 n. 6127; Tribunale Salerno, 16.03.2001; Tribunale Latina, 7.06.200 1) la norma, che accomuna in un sistema unitario la carta stampata e i nuovi media, ha valore generale, così da poter affermare l’assoluta equiparabilità di un sito internet ad una pubblicazione a stampa, anche con riferimento ad un eventuale sequestro di materiale «incriminato».
Questo giudicante ritiene di aderire al secondo orientamento dianzi illustrato in quanto lo stesso, oltre che più razionale da un punto di vista sistematico, appare peraltro confermato dal fatto che il titolo della legge del 2001 reca “Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416”, il che lascia intuire che l’intenzione del legislatore non fosse solo quella di dettare regole sulle provvidenze, ma anche di introdurre modifiche attinenti all’intero settore dell’editoria.
Pertanto l’inciso contenuto nell’art. 1 della legge in esame “ai fini della presente legge” avrebbe valore generale e non limitato all’erogazione dei contributi.
Orbene, alla luce della suddetta normativa, al prodotto editoriale, per come definito dal comma 1 dell’art. 1 della L. n. 62/2001, si applicano le disposizioni di cui all’art. 2 della L. n. 47/1948, mentre i prodotti editoriali diffusi al pubblico con periodicità regolare e contraddistinti da una testata sono ulteriormente sottoposti agli obblighi previsti dall’art. 5 della medesima legge n. 47 del 1948.
In sintesi devono essere inscritte, nell’apposito registro tenuto dai tribunali civili, le testate giornalistiche on-line che abbiano le stesse caratteristiche e la stessa natura di quelle scritte o radio-televisive e che, quindi, abbiano una periodicità regolare, un titolo identificativo (testata) e che diffondano presso il pubblico informazioni legate all’attualità. In particolare, le testate telematiche da registrare e perciò sottoposte ai vincoli rappresentati dagli articoli n. 2, 3 e 5 della L. n. 47/1948 sulla stampa sono quelle pubblicate con periodicità (quotidiana, settimanale, bisettimanale, trisettimanale, mensile, bimestrale) e caratterizzate dalla raccolta, dal commento e dall’elaborazione critica di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale, dalla finalità di sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di fatti di cronaca e, comunque, di tematiche socialmente meritevoli di essere rese note.
Ed è, altresì, ovvio che il richiamo contenuto nell’art. 1, comma 3, della L. n. 62/2001 agli att. 2 e 5 della L. n. 47/1948 implica automaticamente il richiamo anche all’art. 16 della stessa legge e, quindi, alle sanzioni penali prescritte per l’ipotesi di inottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 2 e 5. Sicché l’art. 16 della legge sulla stampa si applica anche ai giornali telematici non già in via analogica, come da alcuni sostenuto, ma perché è lo stesso legislatore che rinvia a detta disposizione nel momento in cui impone alle testate periodiche l’obbligo della registrazione.
D’altra parte diversamente opinando sarebbe irragionevole prevedere ed imporre anche ai periodici telematici gli stessi obblighi prescritti per la stampa ed escludere l’irrogazione delle sanzioni penali fissate per l’inosservanza dei suddetti obblighi.
Detto quadro normativo, per quello che in questa sede interessa, non è stato intaccato dall’entrata in vigore del D.Lvo n. 70 del 2003, il quale, per come risulta dalla stessa rubrica del decreto, disciplina esclusivamente “i servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”.
Le finalità della nuova normativa sono rese esplicite dal l° comma dell’art. 1 del d.lgs. n. 70/2003 e consistono nella promozione della libera circolazione dei servizi della società dell’informazione (SSI), e segnatamente nell’attività di commercio elettronico.
Tale normativa, da un punto di vista oggettivo e per come stabilito dall’art. 2 dello stesso decreto, si riferisce a “qualsiasi servizio della società dell’informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi”.
Sostanzialmente, rientra nell’ambito regolato dalla nuova disciplina il c.d. commercio elettronico, inteso quale attività di contrattazione telematica e relative operazioni propedeutiche, oltre che qualsiasi tipo di servizio, che comunque costituisca un’ attività economica.
In relazione, poi, all’ambito soggettivo di applicazione, tre sono le definizioni rilevanti. Il «prestatore», che viene definito, sempre dall’art. 2, come la persona fisica o giuridica che presta un servizio per la società dell’informazione (SSI); il «destinatario del servizi» quale soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un SSI, in particolare per ricercare o rendere accessibili informazioni; il «consumatore» come qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca con finalità non riferibile all’attività commerciale, imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
Deve di conseguenza concludersi che il decreto legislativo in parola regola esclusivamente l’attività di prestazione di servizi di informazione, resa dalle società di informazione e da coloro che prestano servizi per le suddette società, mentre non si applica al singolo che svolge l’attività d’informazione non in forma commerciale e, quindi, non in qualità di prestatore di servizi nel senso dianzi delineato.
A tal fine va anche evidenziato che l’art. 1, ultimo periodo, della 1. n. 62/2001 risulta immutato e non è stato abrogato dal D.L.vo n. 70/2003, né la norma contenuta nel comma 3° dell’art. 7 può essere considerata norma di interpretazione autentica del citato art. 1 della 1. n. 62/2001, essendo il decreto legislativo in commento applicativo, nell’ambito dell’ordinamento interno, di una direttiva comunitaria, la quale, al momento della sua emanazione, non poteva, evidentemente, avere a riferimento la legislazione interna preesistente.
L’orientamento che, al momento dell’entrata in vigore della 1.n. 62/2001, interpretava restrittivamente l’art. i, comma 3° ultimo periodo, della 1. n. 62/2001, affermando come in realtà tale norma sancisse l’obbligo di registrazione solo per le testate giornalistiche on-line che volessero accedere ai finanziamenti statali, non è, dunque, condivisibile proprio in ragione dell’emanazione del D.L.vo n. 70/2003, il quale ha dovuto introdurre, successivamente ed all’uopo, una disposizione ad hoc, che, si ribadisce, non è di interpretazione autentica e che esenta dalla registrazione le testate editoriali telematiche riferibili alle società di servizi.
Non può, quindi, sostenersi, sic et simpliciter, che l’art. 7, comma 3°, D.L.vo n. 70/2003 abbia sostanzialmente sancito l’inoperatività dell’art. 1, comma 3° ultimo periodo, della 1. n. 62/2001, facendo salva solo la marginale ipotesi dell’accesso al finanziamento pubblico. Semmai al contrario, avuto riguardo all’oggetto della disciplina del D.L.vo n. 70/2003 ed alla portata generale dell’art. 1, commi 1 e 3, della 1. n. 62/2001, il complesso sistematico delle norme impone un’esegesi delle medesime nel senso che al singolo giornalista, che non svolge la propria attività in forma economica e che non presta servizi in favore di una società di informazione, non può applicarsi la disposizione di cui all’art. 7, comma 3, del D. Lvo n. 70/2003, che esonera dalla registrazione le testate editoriali telematiche che non intendono accedere alle provvidenze di cui alla legge n. 62/2001, perché tale disposizione riguarda solamente il c.d. prestatore di servizi, rimanendo conseguentemente il singolo giornalista sottoposto all’obbligo di cui all’art. 1, comma 3° ultimo periodo, della 1. n. 62/2001.
A conferma di quanto sopra asserito (in operatività del comma 3°art. 1 L. n. 62/2001) va ulteriormente chiarito che la registrazione cui fa riferimento l’art. 7, comma 3, del D. Lvo n. 70/2003 non può che essere quella da effettuarsi presso il Registro Operatori della Comunicazione (ROC), istituito con la L. n. 249 del 1997 (art. 16 L. n. 62/2001), e non quella da effettuarsi ai sensi dell’art. 5 della L. n. 47/1948 (art. 1, comma 3, L. n. 62/2001), essendo la prima sostitutiva della seconda, ai sensi dell’art. 16 della L n. 62/2001, ed essendo tenute le società dei servizi di informazione, cui si applica il D. Lvo n. 70/2003 e fatta salva l’esenzione di cui all’art. 7, comma 3°, del D.L.vo n. 70/2003, all’iscrizione presso il suddetto registro, anche in funzione sostitutiva della registrazione prevista dall’art. 5 della 1. n. 47/1948, quale obbligo connesso al singolo servizio ex art. 7, comma 1°, del D.L.vo n. 70/2003 e ai sensi del combinato disposto dell’art. 16 della 1. n. 62/2001 con l’art. 1 comma 6 lett. a) numero 5) della L. 249/1997. Le stesse, infatti, rientrano tra i soggetti individuati all’uopo dalla legge del 1997 e cioè tra “i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell’Autorità o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o tele visivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e tele visivi, nonché le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l’editoria elettronica e digitale”.
In conclusione, alla stregua della normativa introdotta con il D.L.vo dcl 2003, devono inscriversi nel Roc soltanto i soggetti editori che pubblicano una o più testate giornalistiche diffuse al pubblico con regolare periodicità per cui è previsto il conseguimento di ricavi qualora intendono avvalersi delle provvidenze previste dalla L. n. 62 del 7.03.2001 o che, comunque, ne facciano specifica richiesta.
Tale differenziazione di trattamento per le società di servizi di informazione e per il prestatore di servizi che opera in favore della stessa, i quali qualora non intendano beneficiare del finanziamento pubblico sono esonerati dall’obbligo di iscrizione al Roc, si giustifica in considerazione del fatto che detti enti collettivi sono già sottoposti ad una normativa che consente facilmente di individuarli e, dunque, garantisce la trasparenza ed il controllo sullo svolgimento della loro attività (vedi appunto D. Lvo n. 70/2003 e segnatamente lo stesso art. 7, commi i e 2, che impone al prestatore l’obbligo di fornire una serie di dettagliate informazioni circa la propria attività).
Una diversa interpretazione delle disposizioni in commento, a parere di questo Decidente, sarebbe suscettibile di irragionevolezza ed in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione.
Difatti, qualora dovesse ritenersi che la disposizione di cui all’art. 7 comma 3 del D.Lvo n. 70/2003 abbia escluso l’obbligo della registrazione di cui all’art. 5 della L. n. 47/1948 per tutti coloro i quali pubblicano un periodico tramite la rete Internet, si creerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra i giornalisti della carta stampata, i quali soli sarebbero costretti a rispettare il dettato della legge del 1948 sulla stampa, ed i giornalisti telematici i quali, invece, potrebbero pubblicare in rete senza alcuna limitazione e senza alcuna forma di controllo.
Si aggiunga che proprio la pubblicazione di una pagina web rappresenta la forma più efficace e potenzialmente più insidiosa di diffusione di una notizia, dato o informazione, giacché tale “luogo” virtuale può essere visitato non solo da colui che è specificamente e direttamente interessato a conoscere una certa notizia, ma può essere visitato anche da soggetti che, inserendo uno o più termini in un motore di ricerca, vengono indirizzati al sito in oggetto.
Al riguardo proprio la Suprema Corte in una recente sentenza ha rilevato come nel caso in cui un utente di Internet “crei o utilizzi uno spazio web, la comunicazione deve intendersi effettuata potenzialmente erga omnes (sia pure nel ristretto -ma non troppo - ambito di tutti coloro che abbiano gli strumenti, la capacità tecnica e, nel caso di siti a pagamento, la legittimazione a connettersi)” (Cass. pen. 27 dicembre 2000).
Tanto premesso in diritto, nel caso in esame risulta acclarata la sussistenza del reato contestato all’odierno imputato.
Dalla documentazione in atti emerge inequivocabilmente che l’imputato ha pubblicato sul sito internet denominato www.accadeinsicilia.net, un giornale che rientra nel paradigma del prodotto editoriale descritto dall’art. 1, comma 3, L. n. 62/2001.
In primo luogo è lo stesso imputato che, intitolando il proprio prodotto “Accade in Sicilia giornale di informazione civile”, ha definito e qualificato il proprio prodotto come giornale diretto a svolgere attività di informazione e, dunque, come prodotto editoriale.
Ad ulteriore conferma che quanto pubblicato dal Ruta sul sito in parola sia un prodotto editoriale proviene dal contenuto degli articoli in esso pubblicati, i quali hanno ad oggetto fatti di cronaca locale, inchieste giudiziarie, testimonianze dirette e fatti storici (vedi: “omicidi Tumino e Spampinato”; “affare acqua e mafia”; 8.08.2003 “emergenze e giustizia il questore Casabona viene trasferito da Ragusa “; 29.06.2003 “caso Carbone-Antonveneta. Nell’est siciliano si vilipende la legge fino alla vergogna”; 15.04.003 “Operazione privè negli iblei”).
In secondo luogo, l’attività istruttoria ha consentito di accertare che il sito internet creato dall’imputato presentava le caratteristiche di un periodico per la sistematicità con cui veniva aggiornato e con cui venivano pubblicati gli articoli.
Dalle pagine del suddetto giornale rinvenute dalla Polizia Postale di Catania e da quelle già acquisite al fascicolo per il dibattimento si evince chiaramente che gli articoli venivano pubblicati con cadenza giornaliera, dato peraltro confermato, come già anticipato, anche dalla denominazione data dallo stesso imputato di “Giornale” che letteralmente significa quotidiano di informazione” (vedi articoli datati 27.11.2004, 25.11.2004, 15.11.2004, 17.11.2004, 10.11.2004, 6.11.2004, 3.11.2004, 1.11.2004, 30.10.2004, 28.10.2004, 14.10.2004, 13.10.2004).
In conclusione, il prodotto pubblicato dal Ruta sul sito internet denominato WWW.accadeinsicilia.net si inquadra esattamente nell’ambito del prodotto editoriale di cui all’art. 1, commi 1° e 3° del D. lvo n. 62/2001 per la cui pubblicazione era necessaria la registrazione presso la cancelleria del tribunale, non operando nel caso di specie l’esenzione di cui all’art. 7, c. 3°, D. Lvo n. 70/2003 perché l’imputato non ha svolto l’attività d’informazione per cui è processo in forma commerciale o comunque economica, né ha operato quale prestatore di servizi per le società di servizi d’informazione.
L’inottemperanza al predetto obbligo, in applicazione di principi di diritto sopra enunciati, integra il reato di cui all’art. 16 della L. n. 47/1948.
In ultimo va chiarito che non assume rilevanza, al fine di escludere la penale responsabilità dell’imputato, l’affermazione resa dallo stesso in sede di spontanee dichiarazioni, secondo cui il prodotto dallo stesso pubblicato non fosse un quotidiano, ma semplicemente un “blog” inteso come diario di informazione civile.
Al riguardo giova innanzitutto evidenziare che il “blog” è principalmente uno strumento di comunicazione ove chiunque può scrivere ciò che vuole e come tale può anche essere usato per pubblicare un giornale.
Infatti un “blog” può anche essere utilizzato come metodo di presentazione di un giornale, cioè di una testata registrata con una sua linea editoriale, per coinvolgere il pubblico.
Pertanto diverso può essere l’uso che si fa del blog nel senso che lo si può utilizzare semplicemente come strumento di comunicazione ove tutti indistintamente possono esprimere le proprie opinioni sui i più svariati argomenti ed in tal caso non ricorre certamente l’obbligo di registrazione, ovvero come strumento tramite il quale fare informazione.
Nella fattispecie de qua, come risulta dalle pagine acquisite agli atti e come ha riferito il teste La Tora, per pubblicare degli articoli sul sito creato dal Ruta era necessario contattare costui e sottoporre alla sua preventiva valutazione l’articolo che si intendeva pubblicare.
Pertanto appare evidente come il sito in questione non fosse un blog, al quale chiunque potesse accedere e partecipare al dibattito, ma era un vero e proprio giornale dotato di una testata e di un editore responsabile.
A suggello e conferma di quanto sopra va, del resto, richiamato che lo stesso imputato ha definito la propria pubblicazione come “Giornale di informazione civile”.
L’imputato va, quindi, condannato in ordine al reato allo stesso contestato.
L’imputato appare meritevole della concessione delle attenuanti generiche attesa la sua incensuratezza.
Così affermata la penale responsabilità di Ruta Carlo in ordine al reato ascrittogli, avuto riguardo ai criteri indicati dall’art. 133 c.p., riconosciute le attenuanti generiche per l’incensuratezza dell’imputato, si ritiene equo determinare la pena in € 150,00 di multa (pena base € 225,00 di multa ridotta nella misura finale ex art. 62 bis c.p.).
All’affermazione di responsabilità dell’imputato segue ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali.
Data la complessità delle questioni trattate è stato fissato in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.
P.Q.M.
Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.;
dichiara Ruta Carlo colpevole del reato allo stesso ascritto e, concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di € 150 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; visto l’art. 544 c.p.p.;

fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni novanta.

Modica 8.05.2008

IL GIUDICE
Patricia Di Marco

Ma scusate

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948:

art. 18: Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di religione;

art. 19: Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.


Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ratificata dall’Italia con l. 4 agosto 1955, n. 848:

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.

2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.
Costituzione:

Art. 13.
La libertà personale è inviolabile.Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

… è già stato abolito tutto???

Commenti

Gatta bastarda ha detto…
caro schiavi ol liberi tu citi la costituzione... ma chi è ch ela conosce? e soprattutto chi la rispetta oggi giorno?!
cmq fa davvero schifo... poi dicono che non siamo in un regime fascista...
Allora posso darti due commenti: quello a pelle ma sarebbe da apologia di reato quindi sorvolo

Quello più freddo avendo letto la sentenza.

Credo che il punto più grave ed anche attaccabile sia parlare di mezzo di informazione qualunque sia la sua periodicità (quotidiana, ok, settimanale, ok, mensile ok mma bi e trisettimanale pure lol amaro....)

Poi credo che un blog che fa opinione non possa rientrare in quell'ambito.

Anche perchè se partissimo da quel prinicipio espresso nel dispositivo, ci sarebbe un problema di fondo: come puoi considerare "giornale" un blog fatto da chi giornalista non è? Allora il passaggio ulteriore sarebbe vietare a blogger non iscritti all'albo professionale di scrivere di tematiche sociali.

Oppure sarebbe più logico sostenere che se esiste diffamazione si procede contro il blogger a prescindere dal discorso "giornale o non giornale".

E' evidente il tentativo di voler spaventare la rete.

Teniamo presente però il caso di specie ( più che i blog in quel caso si voleva colpire qualcuno che aveva colpito poteri locali e non solo, quindi lo avrebbero fermato anche se avesse pubblicato un giornalino con il ciclostile) e la raffazzonata e molto arzigogolata motivazione che cerca di distogliere dal punto portando migliaia di norme a confronto. Spesso i dispositivi più interessanti, per quanto complessi, hanno alcuni punti chiave che vengono sottolineati con forza. In questo caso l'unico punto forte è quello della scelta di campo fra due tesi giurisprudenziali ma entrambe ancora poco consolidate.

Non dimentichiamo che non esiste nulla che costringa un blogger a doversi iscrivere come una testata giornalistica.

Solo se dichiaratamente volesse formare un giornale on line (ma in tal caso non solo con editoriali ma con notizie vere riportate da giornalisti e con servizi anche televisivi eventualmente) allora dovrebbe sottostare a certe disposizioni.

E' vero che ho letto tutta la motivazione rapidamente, ma di primo acchito mi sembra di poter affermare queste poche cose con una minima certezza.
Anonimo ha detto…
Diffusi in data 16 giugno:

http://papesatanaleppe.blogspot.com/2008/06/la-censura-sbarca-sui-blog.html

Volevo proporti uno scambio link: intanto ti aggiungo, fammi sapere.
Ciao
SCHIAVI O LIBERI ha detto…
Pape satan aleppe, benvenuto nel blog, spero di rivederti.
Un saluto.
desaparecida ha detto…
che tristezza...qsta sicilia,qsta italia così nera!
mi manca l'aria...

un saluto :)
Silvia ha detto…
Dunque, qualche mese fa lessi che in Iran avevano in mente di estendere la pena di morte ai "crimini" commessi sul web. Che dire? Ebbene... non siamo poi così distanti dall'Iran, a ben pensarci. Ci vantiamo, crediamo di essere un paese moderno, aperto culturalmente e mentalmente, libero... e poi accadono fattacci simili. Che Paese ipocrita! Non siamo poi così ditanti dal "sistema Iran", magari noi siamo appena un po' più ipocriti di loro...

Già, la costituzione, i buoni valori del "diritto, libertà di pensiero per ognuno"... a chi stanno a cuore tali valori?? Non a questa gentaglia, ahimè.

E' orribile. Ora la Fine è davvero vicina, temo...
Anonimo ha detto…
Scusate se intervengo e forse la mia può essere una vose dissonante, ma la questione della sentenza non è la valutazione della divulgazione delle informazioni del blog e delle loro eventuale censura o divieto di diffusione, ma la sua modalità; e infatti la sentenza ( come dice Daniele) si basa su due tesi contrastanti della valutazione della diffusione delle informazioni, non però sulla contestazione della libertà di espressione.
E' come dire l'odototecnico che si spaccia per dentista: può essere bravissimo, ma in realtà non ha i requisiti legali per esercitare la professione.
Se poi, come si dice in sentenza ed è stato ammesso anche dall'imputato, ci si comportava come in una redazione, con valutazione degli articoli da parte del Blogger che decideva l'opportunità di pubblicarli o lo stesso blog veniva definito come strumento di informazione, allora la legge non può che essere applicata e la regola è la registrazione, poi uno fa e dice quello che vuole ( e sappiamo come la rete è piena di tutto e di più: è recente la notizia di due ragazzi denunciati perchè da youtube avevano scaricato il modo di costruire una bomba!).
Ma se uno vuole fare informazione deve dare libertà esso stesso di espressione e non veicolare le notizie ( anche se l'intento era la denuncia) come pare facesse l'imputato.
Io sono per la libertà ma seguendo le regole, e le regole sono chiare.
Vedi, qui per esempi il taglio anche politico è sicuramente orientato in una certa maniera, ma ognuno è libero di valutare e di dissentire o di approvare esprimendo la propria opinione, peraltro senza moderazione quindi in assoluta libertà, come la stessa pubblicazione della sentenza che fa informazione ma come se fossimo in un bar e aprissimo un dibattito e non come in una redazione nella quale si valita anche il peso della notizia: non la commentiamo, ma nel blog di cui stiamo parlando tutto veniva amministrato e quindi comunque orientato, come in un giornale, e il blog non è un giornale.
Questo il mio modesto parere ma comunque mi permetto di trovare il modo di divulgare la sentenza, che offre ottimi spunti di riflessione ( cavoli le sinapsi stamattina si sono attivate di brutto!!) quindi grazie caro padrone di casa della dritta.
Unknown ha detto…
Condivido il pensiero di Daniele. Questi si sono messi in testa di intimorirci tutti capite o no?
Bastardi….
Anticlericale89 ha detto…
Per me se ne possono andare al diavolo questi miserabili censori,se avere un blog è un reato mi autodenuncio,faccio un esposto alla comunità europea e vediamo chi la vince.

Poi non vedo perchè un blog non potrebbe essere aggiornato con periodicità anche giornaliera senza essere considerato punbile.

Ripeto,se ne vadano al diavolo.

La Costituzione se anche loro non la conoscono la conosco io e sò quali sono i miei diritti.

Non vinceranno mai se noi avremo l'autocoscienza dei nostri diritti,potranno avere vinto una battaglia con questa sentenza,ma la guerra sarà nostra.

W La Costituzione,chi non la rispetta sia licenziato in tronco da tutte le cause istituzionali,altro che pensare anche solo lontananmente di poter censurare e spaventare noi.

NOI NON ABBIAMO PAURA!
Anticlericale89 ha detto…
@@

Sopra volevo scrivere

""da tutte le cariche istituzionali"
Imagine ha detto…
brutta cosa... è tempo che dico che ci faranno tacere, faranno una qualche legge assurda e cervellotica che ci stroncherà. senza nemmeno internet questo paese è destinato all'eterna ignoranza e all'immobilità.
il piano p2 (o "1984") è già lì lì per essere realizzato, manca davvero poco.
Gianna ha detto…
Ne ero già a conoscenza,ma non così dettagliatamente...caro marco.
Grazie per la diffusione della notizia.
Blog di prova ha detto…
Questa è una vergogna!!! Stiamo diventando, o forse, anzi quasi probabilmente, lo siamo già, come la cina, o forse come l'Italia del Fascismo... e Purtroppo ancora non ci Rendiamo conto!!! A breve dovremo organizzarci tipo "NUOVI PARTIGIANI" e combattere questo sistema con le armi che abbiamo (l'informazione), ma se necessario anche con le armi che non abbiamo ma che possiamo sempre procurarci (questa volta parlo di pistole, fucili, etc)


Ps. Postero' questo tuo post (scusate il gioco di parole) anche sui miei 4 BLOG...

Censurateci TUTTI se ne siete in grado!!!
Franca ha detto…
Io mi sono presa una denuncia per stampa clandestina per molto meno.
Semplicemente per la distribuzione di un volantino dei gruppi consiliari di opposizione che illustra ai cittadini l'attività dell'amministrazione comunale...
(quello che pubblico anche sul blog col titolo "La bocca della verità")
articolo21 ha detto…
E' un modo per colpirci tutti, per avvertirci. Ma i blog non sono i fogli clndestini stampati in tipografia durtante il fascismo. Sono degli spazi dinamici, imprendibili. Siamo dei gatti selvaggi. Possono anche emanare leggi ad hoc, sviluppare sentenze. Ma il processo di democrazia orizzontale che si è creato e si moltiplica ogni giorno non è così semplice da bloccare. Qualcosa passa sempre dalle maglie della censura. Continuerà ad accadere. Anche nei periodi peggiori.
Anonimo ha detto…
forse non avete bene a mente il potere dei giudici: se un giudice vuole può mandare in galera il vicino di casa perché gli è antipatico; può far dare l'ergastolo al padrone di questo blog perché si è alzato male e può decidere di mandare dei poliziotti incavolati a casa di mia sorella per spaccare tutto con la scusa della perquisizione...

se vuole può anche prendermi a sprangate per strada.

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